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Statuto dell’Associazione Istituto Friedrich Schürr
per la
valorizzazione del dialetto romagnolo
Art.
1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
È
costituita ai sensi della Legge Regionale 7 marzo 1995 n. 10,
successivamente modificata dalla Legge Regionale 9 dicembre
2002 n. 34, un’Associazione di ricerca e promozione culturale
denominata «Istituto Friedrich Schürr», avente sede legale ed
operativa nel Comune di Ravenna presso la ex scuola elementare
di Santo Stefano, sita in via Cella 488.
Eventuali cambiamenti di sede non richiederanno modifiche
dello Statuto.
L’Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente
Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto,
dalle disposizioni delle leggi vigenti.
La
durata dell’Associazione è illimitata.
Art.
2 – SCOPI ED ATTIVITÀ
L’Associazione, che non persegue scopi di lucro e fa divieto
di distribuire fra gli associati, anche in forme indirette o
differite, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
altri proventi (Art. 4, punto 2), si propone di svolgere
attività culturali ed educative promuovendo, producendo e
propagandando manifestazioni e ricerche volte a valorizzare il
patrimonio dialettale romagnolo.
L’attività dell’Associazione si sviluppa attraverso la
realizzazione di progetti di studio e ricerca per il recupero
delle tradizioni popolari, quali espressioni di una cultura da
salvaguardare e trasmettere alle nuove generazioni.
Per
meglio perseguire i propri fini statutari, l’Associazione
potrà curare la stampa e la pubblicazione di opere di
letteratura, saggistica, narrativa, poesia, nonché la
diffusione di spettacoli musicali, teatrali, di folklore;
l’edizione di materiale audiovisivo e qualsiasi altra forma
espressiva attinente al patrimonio culturale della Romagna e
dei suoi dialetti.
Potrà
inoltre organizzare corsi, convegni, seminari, mostre ed ogni
altra iniziativa utile al raggiungimento delle proprie
finalità.
Art. 3 – RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE
Oltre
che organizzare e perseguire direttamente le finalità
predette, l’Associazione può stabilire, senza che ne derivi
alcuna finalità di lucro, rapporti di collaborazione con
Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari,
Istituti, Scuole, Università ed organismi di qualunque natura.
In particolare può stringere rapporti, anche mediante la
stipula di convenzioni pluriennali con organismi di
competenza collaudata, operanti nei propri settori di
attività.
Art. 4 – RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ.
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da beni ricevuti in
dotazione. Tale patrimonio potrà essere aumentato ed
alimentato da donazioni mobiliari ed immobiliari, eredità ed
erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli
scopi dell’Associazione.
1.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a
- contributi di aderenti e di privati;
b
- contributi dello Stato, di Istituzioni e di Enti pubblici e
di Organismi internazionali;
c
- sponsorizzazioni ed altri proventi da organismi sia pubblici
che privati;
d
- donazioni e lasciti testamentari;
e
- entrate patrimoniali;
f
- entrate derivanti da convenzioni, da cessione di beni, da
servizi ad associati o a terzi;
g
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive
marginali, o da iniziative promozionali.
2.
Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma
precedente non può essere ripartito fra i Soci, né durante la
vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. È
fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto o
differito utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distrazione non siano imposte dalla legge.
Art. 5 – SOCI ADERENTI E
PARTECIPANTI
Possono far parte dell’Associazione, con la qualifica di Soci
aderenti, soggetti pubblici e privati, siano essi persone
giuridiche, associazioni, enti non riconosciuti o persone
fisiche la cui domanda sia stata accolta dal Comitato
direttivo, che s’impegnino a contribuire alla realizzazione
degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente
Statuto.
Sono
comunque esclusi le società commerciali e i soggetti di cui
all’ art. 2, commi 2 e 3 della legge 7 dicembre 2000 n. 383.
Tutti i
Soci aderenti sono tenuti a concorrere al finanziamento delle
attività dell’Associazione mediante il versamento della quota
associativa.
La
quota associativa annuale ed altri contributi economici
eventualmente versati dai soci durante l’esistenza
dell’Associazione sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Perdono la qualifica di Soci i membri che non ottemperino agli
impegni sopra indicati.
Il
numero degli aderenti è illimitato.
Fanno
inoltre parte dell’Associazione senza obbligo di
contribuzione:
a
- il Presidente onorario, che può anche non essere iscritto
all’Associazione, qualora sia nominato dall’Assemblea;
b
- i Soci onorari eventualmente nominati dal Comitato
direttivo, conformemente ai criteri indicati dall’Assemblea.
Art.
6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI.
L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di
apposita domanda scritta da parte dell’ interessato.
Sulle
domande d’ammissione si pronuncia il Comitato direttivo;
eventuali reiezioni devono essere motivate.
Il
Comitato direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel
Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa.
va alle
coordinate per il versamento della quota
E’
esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa.
La
qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione o per
decesso.
Il
recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma
scritta all’Associazione.
L’esclusione dei Soci è deliberata:
-
dall’Assemblea su proposta del Comitato direttivo per:
a
- comportamento contrastante con gli scopi dell’
Associazione;
b
-
persistenti violazioni delle norme statutarie;
- dal
Comitato direttivo, su proposta del Presidente, in caso di
mancato versamento della quota associativa per almeno tre anni
consecutivi.
Prima di
procedere all’esclusione, il Comitato direttivo deve
contestare per iscritto al Socio gli addebiti mossi,
consentendogli facoltà di replica entro 20 giorni.
Il
Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
Art.
7 – DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI.
Tutti
i Soci sono uguali ed hanno gli stessi doveri e diritti nei
confronti dell’Associazione.
1 - I
Soci sono obbligati:
a
- ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento
interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi
associativi;
b
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti
dell’Associazione;
c
- a versare la quota associativa di cui al precedente
articolo.
va alle coordinate per il versamento della quota
2 – I
Soci in regola con il versamento della quota associativa hanno
diritto:
a
- a partecipare a tutte le attività promosse
dall’Associazione, con diritto di proporre quanto ritenuto
utile per la realizzazione dei fini sociali;
b
- a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c
- ad accedere alle cariche associative, limitatamente alle
persone fisiche maggiorenni.
3 – I
Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo
comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 8 – ORGANI
DELL’ASSOCIAZIONE
Sono
organi dell’Associazione:
a
- l’Assemblea dei Soci,
b
- il Comitato direttivo,
c
- il Presidente,
d
- il Collegio dei Sindaci Revisori,
e
- il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Le
cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai
titolari delle cariche spetta comunque un contributo a
rimborso delle spese sostenute.
Art.
9 – L’ASSEMBLEA
1 - L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere
ordinaria o straordinaria.
Ogni
associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un
solo voto che può essere esercitato anche per posta, qualora
il Comitato direttivo decida in tal senso.
Ogni
associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
associato con delega scritta.
Ogni
Socio non può ricevere più di due deleghe.
2
– L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività
dell’Associazione ed in particolare:
a
- delibera circa la Sede dell’Associazione;
b
- fissa il numero dei componenti il Comitato direttivo (Art.
10, punto 1) e ne elegge i membri consentendo ad ogni Socio di
esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 del
numero dei componenti. A parità di voti ottenuti, risulterà
eletto il candidato che vanta maggior anzianità
nell’Associazione;
c
- con le stesse modalità elegge i membri del Collegio dei
Sindaci revisori;
d
- sceglie i membri del Collegio dei Probiviri, se
ritenuto necessario, sentite le proposte del Comitato
direttivo, secondo le modalità che riterrà opportune;
e
- nomina, qualora lo ritenga utile, il Presidente onorario, su
proposta del Presidente (Art. 5, comma 6);
f
- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo
presentato dal Comitato direttivo, secondo le modalità
previste dall’Art. 14, comma 2;
g
- approva il programma di attività e relativa previsione di
spesa;
h
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni
su proposta del Comitato direttivo;
i
- delibera l’esclusione dei Soci come da Art. 6;
j
- delibera su tutti gli altri oggetti presentati dal Comitato
direttivo.
3 –
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno
una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto
economico-finanziario consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso
Presidente, o il Comitato direttivo, o il Collegio dei Sindaci
Revisori, o 1/15 degli associati ne ravvisino l’opportunità.
4 –
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5 –
l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in
assenza di entrambi, dal Membro del Comitato direttivo
qualificato come anziano per numero dei voti ottenuti.
6 –
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da recapitarsi ai Soci almeno 10 (dieci) giorni prima
della data della riunione, contenente ordine del giorno,
luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda
convocazione che dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima.
7 –
l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda
convocazione l’Assemblea è validamente costituita quale che
sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
8 –
le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano
approvate dalla maggioranza dei Soci presenti e rappresentati,
eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo
scioglimento dell’Associazione, con relativa devoluzione del
patrimonio residuo ad ente di utilità sociale, per le quali
occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati (Art.
21 C.C.).
Art.
10 - IL COMITATO DIRETTIVO
1 -
Il Comitato direttivo è composto da un numero di membri non
inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici) eletti
dall’Assemblea dei Soci fra i Soci medesimi (Art. 9, punto 2).
I
membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e
sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato direttivo
esclusivamente le persone fisiche maggiorenni (Art. 7, punto
2, lettera c).
2 -
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
componenti il Comitato direttivo decadano dall’incarico, il
Comitato stesso provvederà alla loro surroga nominando i primi
tra i non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza
dell’ intero Comitato.
Nell’impossibilità di attuare detta surroga, il Comitato
direttivo indice nuove elezioni suppletive.
Se il
numero dei membri da surrogare sarà pari o superiore al 50%
dei componenti il Direttivo, si indicono nuove elezioni
generali.
3 -
Il Comitato nomina al suo interno il Presidente, un
Vicepresidente e un Segretario.
4 -
Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente; in caso
d’assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal
membro anziano per numero di voti ottenuti.
5 –
Il Comitato Direttivo
assume
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei
votanti.
6 -
Al Comitato direttivo spetta di:
a
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b
- predisporre il programma di attività e relative previsioni
di spesa;
c
- predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale con
l’obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nelle
attività istituzionali;
d
- deliberare sulle domande di nuove adesioni (Art. 6, comma
2);
e
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa
annuale.
7 - Il
Comitato direttivo può delegare proprie attribuzioni ad uno o
più dei suoi membri, determinando per ognuna i limiti di
delega.
8 -
Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni sessanta
giorni e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o
quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.
9 -
le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto contenente ordine del giorno, luogo, data e orario
della seduta, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima
della data della riunione.
In
difetto di comunicazione formale o in mancato rispetto dei
termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni
cui partecipino tutti i membri del Comitato direttivo.
10 - I
verbali di ogni riunione del Comitato direttivo, redatti a
cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha
presieduto la riunione vengono conservati agli atti.
11 -
Possono assistere alle sedute del Comitato direttivo con
diritto di parola ma non di voto
a
- il Presidente onorario, se nominato,
b
- i membri del Collegio dei Sindaci revisori (Art. 12, comma
3, lettera c),
c
- eventuali invitati in qualità di esperti in relazione a
singoli punti all’ordine del giorno.
12 -
Si decade da membri del Comitato direttivo dopo tre assenze
consecutive ingiustificate. Prima di procedere all’esclusione,
il Comitato Direttivo
contesterà l’addebito per iscritto all’interessato,
consentendogli facoltà di replica entro 20 giorni.
Art.
11 - IL PRESIDENTE
1 -
Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito
di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.
2 -
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale
dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
3 -
Il Presidente
a
- convoca il Comitato direttivo e l’Assemblea dei Soci;
b
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo
e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri, chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati, nella riunione
immediatamente successiva.
4 -
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano
al Vicepresidente o, in assenza di entrambi, al Membro
anziano. (Art. 10, punto 4).
Art.
12 - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
1 -
Il Collegio dei Sindaci revisori dei conti è composto da 5
(cinque) membri (di cui 3 effettivi e 2 supplenti) eletti
dall’Assemblea e anche fra i non Soci e va a scadenza con il
Comitato direttivo, anche in caso di decadenza anticipata
dello stesso (Art. 10, comma 2).
2 -
Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
3 -
il Collegio dei Sindaci revisori
a
- controlla l’amministrazione dell’Associazione e la
corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle
scritture contabili;
b
- presenta all’Assemblea ordinaria la relazione annuale sul
rendiconto economico-finanziario;
c
- i suoi membri partecipano alle riunioni del Comitato
direttivo con diritto di parola, ma non di voto (Art. 10,
punto 11).
4 –
Si decade da membro del Collegio per dimissione o per decesso:
subentrano i supplenti in base ai voti ottenuti.
Art.
13 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea può istituire il Collegio dei Probiviri con il
compito di dirimere eventuali controversie sorte in seno
all’Associazione.
In
tal caso sarà formato da tre membri scelti dall’Assemblea,
sentite le proposte del Comitato direttivo.
Resta
in carica 3 (tre) anni e segue le scadenze del Comitato
direttivo anche in caso di decadenza anticipata dello stesso (Art.
10, comma 2).
Art.
14 - IL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Gli
esercizi dell’Associazione coincidono con l’ anno solare.
Al
termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il
rendiconto economico-finanziario consuntivo, con l’obbligo di
destinare eventuali avanzi di gestione alle attività
istituzionali, e lo sottopone all’approvazionee dell’Assemblea
dei Soci entro il mese d’aprile.
Entro
il mese d’aprile l’Assemblea ordinaria approva il rendiconto
economico-finanziario consuntivo dell’anno precedente, sentite
le relazioni del Comitato direttivo sulle attività svolte e
sulla situazione economica, nonché quella del Collegio dei
Sindaci revisori (art. 12, punto 3).
Art.
15 – SCIOGLIMENTO
In
caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, da
deliberare con la maggioranza prevista dall’art. 9 (3/4 degli
Associati), l’Assemblea determinerà le modalità di devoluzione
del patrimonio residuo dopo la liquidazione ad altre
Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per
quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente
Statuto e dall’eventuale regolamento interno, valgono le norme
del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Il
presente statuto è stato approvato all’unanimità
nell’Assemblea straordinaria del 19 giugno 2004
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